Detrazioni per mutuo cointestato

Salvatore MastelloneFiscoLeave a Comment

Banca

L’art. 15, comma 1 lett. b del Tuir prevede la detrazione delle spese per interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti per mutui per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale dall’imposta sui redditi per un importo pari al 19% fino ad un importo massimo delle spese pari a 4.000 €. Il risparmio fiscale può arrivare quindi ad un massimo di 760 €.

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato da più soggetti, ognuno potrà detrarre la propria quota di compartecipazione al mutuo . Come per altre spese detraibili un coniuge può detrarre anche gli interessi dell’altro coniuge, nel caso in cui quest’ultimo sia a suo carico. Per essere considerato a carico un soggetto non deve avere un reddito imponibile non superiore a 2.840,51 euro.

Proprietà dell’immobile condivisa e mutuo intestato ad una sola persona

In questo caso mancando il requisito dell’intestazione del mutuo, la detrazione può essere esercitata solo dall’intestatario del mutuo e non anche dagli altri proprietari dell’immobile.

Mutuo cointestato con un soggetto a carico diverso dal coniuge

Se il cointestatario del mutuo è un soggetto a carico ma diverso dal coniuge, tipo un figlio, la detrazione non potrà essere utilizzata dall’altro cointestatario ed andrà persa.