Cedolare secca: proroga, imposta di registro, sanzioni

Salvatore MastelloneFiscoLeave a Comment

Il regime della “cedolare secca” consente di pagare un’imposta sostitutiva fissa sui redditi derivanti da locazioni ad uso abitativo a copertura di irpef, bolli e imposta di registro. E’ un regime che semplifica quindi la gestione di questi contratti; è necessario però stare attenti al momento della proroga, tale evento va comunicato all’agenzia delle entrate attraverso il modello RLI e la sua mancata presentazione è oggetto di sanzioni.
Se la comunicazione viene presentata nel termine dei 30 giorni dalla proroga non si paga alcunché. Se si sfora tale limite si incorre in sanzioni.
Con l’articolo 7-quater, comma 24, del Dl 193/2016 – collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 – è possibile sanare la mancata presentazione dell’RLI, non con la più onerosa “Remissione in bonis” come avveniva fino alla legge di bilancio 2017, ma col semplice pagamento di una sanzione pari a 50 € se il ritardo è fino a 30 giorni o con 100 € se superiore. E’ un cambiamento radicale rispetto al passato, la remissione in bonis, infatti, era esercitabile fino alla dichiarazione dei redditi successiva all’omissione, dopo non si poteva più sanare. Ora, invece, si ritiene che un contratto in cedolare secca continui nello stesso regime anche in caso di proroga prevedendo esclusivamente una sanznione per sanare la mancata presentazione del modello RLI.
Il pagamento va effettuato con modello F24 Elide con codice tributo 1511, per altri approfondimenti potete far riferimento alla risoluzione 30/E del 10/03/2017.