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L'acconto IVA
Il 27 dicembre di ogni anno scade il termine per il versamento dell'acconto IVA per l'anno in corso.
Soggetti interessati
Sono interessati dal pagamento dell'acconto coloro che liquidano e versano l’Iva mensilmente o trimestralmente.
Ne sono invece esonerati coloro che hanno intrapreso o terminato l'attività nell'anno in corso, quelli che hanno un credito IVA nell'ultimo trimestre relativo all'anno precedente, coloro che hanno aderito al regime delle nuove attività produttive (art. 13 legge 388/2000) o al regime delle attività marginali (art. 14 legge 388/2000), coloro che aderiscono al regime dei minimi, coloro che hanno posto in essere solo operazioni esente iva, chi calcola un acconto inferiore a 103.29 euro ed altri casi specifici.
Ne sono invece esonerati coloro che hanno intrapreso o terminato l'attività nell'anno in corso, quelli che hanno un credito IVA nell'ultimo trimestre relativo all'anno precedente, coloro che hanno aderito al regime delle nuove attività produttive (art. 13 legge 388/2000) o al regime delle attività marginali (art. 14 legge 388/2000), coloro che aderiscono al regime dei minimi, coloro che hanno posto in essere solo operazioni esente iva, chi calcola un acconto inferiore a 103.29 euro ed altri casi specifici.
Le modalità di calcolo
La normativa prevede tre metodi di calcolo dell'acconto: storico, previsionale e analitico. La scelta spetta in completa libertà al contribuente che però se abbandona il metodo storico a favore degli altri due rischia sanzioni in caso di incongruenza tra il pagamento e i dati comunicati nella dichiarazione IVA relativa all'anno dell'acconto.
Il versamento
Il versamento va fatto con modello F24 utilizzando i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e il codice 6035 per quelli trimestrali.
Se dal metodo prescelto di calcolo si determina un debito di 1.000 €, nell'F24 nella sezione erario si indicherà come codice tributo 6013 o 6035, nell'importo a debito 1.000 € e nell'anno di riferimento quello corrente.
